Descrizione
Emanata l'Ordinanza Sindacale n. 270 del 12-06-2026 relativa agli incendi boschivi. Il provvedimento introduce prescrizioni tassative, attive con decorrenza immediata , volte a salvaguardare l'incolumità pubblica, i beni e il patrimonio boschivo del territorio nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2026.
Divieti tassativi sul territorio
° Accendere fuochi di ogni genere;
° Far brillare mine o usare esplosivi;
° Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
° Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non
in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o
brace;
° Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
° Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
articoli pirotecnici;
° Transitare e/o sostare con autoveicolo su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti;
° Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli
incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
° Lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti;
° Compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio
Sanzioni
La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto
dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la
sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi
dell’art.7 bis del D.Lgs.267/2000.
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Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2026, 08:30