Affari Generali
Dirigente: Avv. Antonella Marra
mail: segretariogenerale@comune.gaeta.lt.it
Personale
Dirigente: Dott. Pasquale Fusco
mail: pasquale.fusco@comune.gaeta.lt.it
Dirigente: Segretario Generale Avv. Antonella Marra
Trascrizione atti dall’estero
I cittadini italiani debbono provvedere a registrare in Italia gli atti di stato civile e i provvedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti la loro condizione giuridica.
La richiesta di trascrizione può essere presentata personalmente o tramite l’autorità diplomatico-consolare italiana all’estero oppure tramite persona munita di mandato.
riferimenti normativi utili:
modalità per ottenere informazioni relative al procedimento:
Contattare l'ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via mail.
Approfondimenti
termini di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:
180 giorni
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato e modi per attivarli:
Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000
ufficio competente per l'eventuale accesso diretto ai dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento:
ufficio trascrizioni e cittadinanza - servizio stato civile - Settore Servizi Demografici
Sentenza straniera di divorzio
Trascrizione nell'atto di matrimonio
Ultimo aggiornamento: 29/03/2017
Descrizione e modalità
La sentenza straniera di divorzio che riguarda:
- cittadini italiani
- coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano
- stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia
può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile.
Il provvedimento è trascritto e annotato nei registri di Stato Civile.
La documentazione necessaria dev'essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione. Tale documentazione può essere prodotta anche personalmente.
Documentazione da presentare
Nel caso di invio da parte della competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa.
Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile da parte degli interessati, è necessario rivolgersi all'ufficio Trascrizioni e Cittadinanza del Servizio Stato Civile e Aire, che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.
Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre, a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.
PROVVEDIMENTI EMESSI DA STATI DELL'UNIONE EUROPEA (esclusa la Danimarca)
La documentazione necessaria è la seguente:
- copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento CE n. 2201/2003);
- certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento citato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento citato;
- eventuale documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato.
PROVVEDIMENTI EMESSI DA STATI EXTRA UNIONE EUROPEA
La documentazione necessaria è la seguente:
- provvedimento integrale di divorzio e attestazione del passaggio in giudicato completi di legalizzazione della firma dell'autorità straniera che ha emesso la documentazione, secondo le convenzioni vigenti con lo Stato;
- traduzione in italiano dei documenti redatti in lingua straniera effettuata ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 64 lett. e) e f) della L. 218/1995.
Tempi
Il provvedimento di divorzio viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 180 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato l'atto di matrimonio.
Normativa di riferimento
Per cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano
Descrizione
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Documentazione da presentare
Il richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio cittadinanza del Comune di Gaeta previo appuntamento.
Allegati alla domanda:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
- atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
- certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.
Costi
Marca da bollo da € 16
Tempi
180 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta e necessaria per gli accertamenti di legge.
Normativa di riferimento
Riferimenti
ufficio trascrizioni e cittadinanza - Servizio Stato Civile