Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell'Ente

protocollo_gaeta
  • Affari Generali e Personale

    Affari Generali

    Dirigente: Avv. Antonella Marra

    mail: segretariogenerale@comune.gaeta.lt.it

    Personale

    Dirigente: Dott. Pasquale Fusco

    mail: pasquale.fusco@comune.gaeta.lt.it

  • Anagrafe, Stato civile, Elettorale

    Dirigente: Segretario Generale Avv. Antonella Marra

    mail: segretariogenerale@comune.gaeta.lt.it

    • Stato Civile

      Trascrizione atti dall’estero

      I cittadini italiani debbono provvedere a registrare in Italia gli atti di stato civile e i provvedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti la loro condizione giuridica.
      La richiesta di trascrizione può essere presentata personalmente o tramite l’autorità diplomatico-consolare italiana all’estero oppure tramite persona munita di mandato.

      riferimenti normativi utili:

      • Decreto ministeriale del 27 febbraio 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
      • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative
      • Legge n. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"

      modalità per ottenere informazioni relative al procedimento:
      Contattare l'ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via mail.
      Approfondimenti

      termini di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:
      180 giorni

      strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato e modi per attivarli:
      Ricorso al Tribunale - artt. 95 e segg. Dpr 396/2000

      ufficio competente per l'eventuale accesso diretto ai dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento:
      ufficio trascrizioni e cittadinanza - servizio stato civile - Settore Servizi Demografici 

      Sentenza straniera di divorzio

      Trascrizione nell'atto di matrimonio

      Ultimo aggiornamento: 29/03/2017

      Descrizione e modalità

      La sentenza straniera di divorzio che riguarda:
      - cittadini italiani
      - coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano
      - stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia
      può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile.
      Il provvedimento è trascritto e annotato nei registri di Stato Civile.
      La documentazione necessaria dev'essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione. Tale documentazione può essere prodotta anche personalmente.

      Documentazione da presentare

      Nel caso di invio da parte della competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa.
      Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile da parte degli interessati, è necessario rivolgersi all'ufficio Trascrizioni e Cittadinanza del Servizio Stato Civile e Aire, che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.

      Si forniscono alcune indicazioni di massima in merito alla documentazione da produrre,  a seconda che il provvedimento di divorzio sia emesso da uno Stato dell'U.E. (esclusa la Danimarca) o da uno Stato extra U.E.

      PROVVEDIMENTI EMESSI DA STATI DELL'UNIONE EUROPEA (esclusa la Danimarca)
      La documentazione necessaria è la seguente:
      - copia dichiarata "conforme all'originale" dall'autorità straniera che ha emesso il provvedimento tradotta in italiano (art. 37 del Regolamento CE n. 2201/2003);
      - certificato plurilingue di cui all'art. 39 del Regolamento citato;
      - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 22 lett. c) e d) del Regolamento citato;
      - eventuale documentazione di cui all'art. 37 punto 2) del Regolamento citato.

      PROVVEDIMENTI EMESSI DA STATI EXTRA UNIONE EUROPEA
      La documentazione necessaria è la seguente:
      - provvedimento integrale di divorzio e attestazione del passaggio in giudicato completi di legalizzazione della firma dell'autorità straniera che ha emesso la documentazione, secondo le convenzioni vigenti con lo Stato;
      - traduzione in italiano dei documenti redatti in lingua straniera effettuata ai sensi dell'art. 22 del Dpr 396/2000;
      - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 64 lett. e) e f)  della L. 218/1995.

      Tempi

      Il provvedimento di divorzio viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 180 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato l'atto di matrimonio.

      Normativa di riferimento

      • L. n. 55 del 6 maggio 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi".
      • Regolamento C.E. n. 2201/2003
      • Regolamento (U.E.) n. 1259/2010
      • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"
      • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative
      • L. n. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato"

       

       

      Per cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano

      Descrizione

      Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.
      I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.

      Documentazione da presentare

      Il richiedente deve produrre domanda in bollo all'ufficio cittadinanza del Comune di Gaeta previo appuntamento.

      Allegati alla domanda:
      - estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
      - atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
      - atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
      - certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.

      Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
      I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.
      Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

      Costi

      Marca da bollo da € 16

      Tempi

      180 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta e necessaria per gli accertamenti di legge.

      Normativa di riferimento

      • L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
      • L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
      • Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano".
      • L. n . 555 del 13 giugno 1912 "Sulla cittadinanza italiana".

      Riferimenti

      ufficio trascrizioni e cittadinanza - Servizio Stato Civile